Quando oggi si parla di decarbonizzazione del patrimonio edilizio, di edifici a energia quasi zero o di edifici a emissioni zero, si tende spesso a leggere l’evoluzione normativa italiana come semplice recepimento di indirizzi europei. La storia racconta invece qualcosa di più articolato. L’Italia ha costruito molto presto un proprio sistema di regole sul contenimento dei consumi, sulla qualità dell’involucro e sull’efficienza degli impianti, arrivando in più fasi ad anticipare temi poi divenuti centrali nella legislazione comunitaria. È un percorso lungo cinquant’anni, nel quale la progettazione termotecnica è passata dal controllo delle dispersioni alla valutazione della prestazione energetica globale e, oggi, alla gestione integrata di involucro, impianti, fonti rinnovabili e automazione.
Il primo vero punto di svolta è la legge 30 marzo 1976, n. 373, “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”. Nata nel clima successivo alla crisi petrolifera, introduce un principio che oggi appare ovvio ma che allora non lo era affatto: il consumo energetico di un edificio deve essere governato attraverso requisiti tecnici verificabili. Vengono disciplinati l’isolamento termico, le caratteristiche dei componenti, la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici. Il successivo D.P.R. 1052/1977 ne completa l’impianto attuativo. È significativo che questo quadro preceda la direttiva europea 78/170/CEE: l’Italia, dunque, arriva sul tema con una disciplina nazionale già strutturata.

Il secondo salto di qualità è la legge 9 gennaio 1991, n. 10, che supera la logica del solo “contenimento” e introduce il concetto più moderno di uso razionale dell’energia. La legge collega riduzione dei consumi, fonti rinnovabili, qualità dei processi e responsabilità dei soggetti coinvolti. Per il settore edilizio diventa centrale la relazione tecnica di progetto, destinata a entrare stabilmente nella pratica professionale con il nome, ancora oggi corrente, di “Legge 10”. La stessa norma introduce la figura del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, l’Energy Manager, segno di una visione che riguarda la gestione dell’energia come processo e non soltanto il singolo intervento tecnico. Anche in questo caso il legislatore italiano si muove prima che la direttiva 93/76/CEE, nota come SAVE, consolidi a livello europeo gli strumenti finalizzati alla limitazione delle emissioni attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica.
Il D.P.R. 412/1993 rende operativa la legge 10 e definisce l’ossatura regolatoria degli impianti termici: zone climatiche, gradi-giorno, periodi di esercizio, temperature interne, criteri di conduzione e manutenzione. È il momento in cui il rapporto tra edificio, clima e impianto viene formalizzato in maniera sistematica e la progettazione energetica diventa definitivamente una componente ordinaria del progetto edilizio.
La fase successiva è segnata dalla direttiva 2002/91/CE sulla prestazione energetica degli edifici. L’Italia la recepisce con il D.Lgs. 192/2005, poi corretto e rafforzato dal D.Lgs. 311/2006. Cambia il linguaggio stesso della disciplina: non si guarda più soltanto alla trasmittanza di una parete o al rendimento di un generatore, ma alla prestazione energetica dell’edificio come sistema. Si definiscono requisiti minimi, si consolida la certificazione energetica e prende forma una lettura integrata di involucro e impianti. Il D.P.R. 59/2009 completa questa fase traducendo in regole operative le metodologie di calcolo e le verifiche di progetto.
La direttiva 2010/31/UE, rifusione della precedente EPBD, introduce poi il paradigma degli edifici a energia quasi zero, gli NZEB. Il recepimento italiano passa attraverso il D.L. 63/2013, convertito nella legge 90/2013, che modifica profondamente il D.Lgs. 192/2005, rafforza l’Attestato di Prestazione Energetica e prepara il passaggio verso requisiti sempre più prestazionali. Nello stesso anno il D.P.R. 74 disciplina esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, mentre il D.P.R. 75 definisce i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica. Il sistema nazionale assume così una struttura pressoché completa: progettazione, calcolo, esercizio, controllo e certificazione.
Il consolidamento tecnico arriva con i tre decreti del 26 giugno 2015. Il decreto “Requisiti minimi” definisce metodologie di calcolo, prescrizioni e livelli prestazionali; un secondo decreto aggiorna gli schemi della relazione tecnica di progetto; il terzo riforma le linee guida nazionali per l’APE. È un passaggio decisivo perché introduce in modo organico l’edificio di riferimento, rende centrali gli indici di prestazione energetica e fissa il quadro operativo per gli NZEB. La valutazione non si limita più al rispetto di singoli valori limite, ma confronta l’edificio reale con una costruzione di riferimento caratterizzata dalla stessa geometria e destinazione d’uso. Per i professionisti italiani, il 2015 rappresenta probabilmente il momento in cui la normativa energetica assume la configurazione moderna ancora oggi riconoscibile nella pratica quotidiana.
La successiva direttiva (UE) 2018/844 sposta ulteriormente l’attenzione verso la riqualificazione del patrimonio esistente, l’automazione degli edifici, la mobilità elettrica e le strategie di lungo periodo per la decarbonizzazione. Il D.Lgs. 48/2020 recepisce questo orientamento e rafforza il concetto di edificio come sistema dinamico, nel quale la prestazione dipende non soltanto dalla qualità dell’involucro e degli impianti, ma anche dalla capacità di monitorare, regolare e gestire i consumi.
È nello stesso periodo che, con l’articolo 119 del D.L. 34/2020, nasce il Superbonus 110%. Senza entrare in valutazioni economiche o politiche sulla misura, che esulano dallo scopo di questo excursus, il suo rilievo sul piano tecnico è evidente. L’accesso all’incentivo per gli interventi di efficientamento viene collegato a verifiche energetiche formalizzate, agli APE ante e post intervento e al conseguimento del miglioramento di almeno due classi energetiche, ove possibile. Diagnosi, isolamento dell’involucro, sostituzione dei sistemi di climatizzazione, fotovoltaico e accumulo entrano così su una scala senza precedenti nella pratica professionale italiana, accentuando ulteriormente la centralità della valutazione energetica dell’edificio nel processo progettuale.
Parallelamente alla disciplina energetica in senso stretto si è sviluppato il filone dei Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia. Nati nell’ambito del Piano d’azione nazionale per il Green Public Procurement, i CAM edilizia del 2015 vengono aggiornati nel 2017 e completamente rinnovati nel 2022; il D.M. 24 novembre 2025 introduce infine la nuova generazione dei criteri applicabili alla progettazione e ai lavori pubblici. Il tema energetico viene qui inserito in una visione più ampia della sostenibilità dell’opera: diagnosi energetica, comportamento estivo, qualità ambientale interna, approvvigionamento energetico, automazione e monitoraggio si affiancano alla valutazione ambientale ed economica lungo il ciclo di vita, attraverso LCA e LCC. La progettazione pubblica diventa così un laboratorio nel quale efficienza energetica e sostenibilità ambientale tendono progressivamente a fondersi.

L’ultimo passaggio dell’attuale quadro nazionale è il D.M. 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 3 giugno 2026. Il decreto aggiorna il D.M. 26 giugno 2015 sui requisiti minimi e interviene sulle metodologie di calcolo, sui parametri dell’edificio di riferimento, sul trattamento dei ponti termici e sulle prestazioni dell’involucro, oltre ad aggiornare il quadro relativo ai sistemi tecnici, all’automazione, al controllo e alle infrastrutture connesse alla mobilità elettrica. Non costituisce il recepimento della nuova EPBD IV, la direttiva (UE) 2024/1275, ma rappresenta il più recente assestamento della disciplina tecnica italiana alla vigilia della piena attuazione del nuovo quadro europeo.
La cosiddetta “Direttiva Case Green” segna il progressivo passaggio dagli NZEB agli ZEB, gli edifici a emissioni zero, e traccia una traiettoria di decarbonizzazione del patrimonio edilizio europeo fino al 2050. Ma, per comprendere come l’Italia affronti questa nuova fase, è utile guardare a ciò che è già stato costruito. Dal 1976 a oggi il nostro Paese ha sviluppato un corpus normativo continuo, tecnicamente sofisticato e fortemente integrato con la pratica professionale. Parlare di un ruolo di avanguardia dell’Italia non significa quindi formulare un giudizio autocelebrativo: la legge 373 precede la prima specifica disciplina comunitaria sul tema e la legge 10 anticipa molti concetti che sarebbero stati successivamente consolidati dalle politiche europee. Negli anni successivi, il sistema nazionale ha saputo trasformare gli indirizzi comunitari in strumenti tecnici articolati e direttamente utilizzabili da progettisti, certificatori, imprese e amministrazioni.
Il passaggio che attende oggi il settore non costituisce pertanto una discontinuità assoluta, ma l’evoluzione di una storia già lunga: dal contenimento delle dispersioni della legge 373/1976 alla prestazione energetica globale, dagli NZEB agli edifici a emissioni zero, dalla verifica del singolo componente alla valutazione dell’intero sistema edificio-impianto e, sempre più, del suo ciclo di vita. Una traiettoria nella quale la normativa e l’ingegneria italiana hanno avuto, e continuano ad avere, un ruolo centrale.





