La delegazione del CNI presente nella Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Dm 28/02/2017 n.58, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha sottoposto alla stessa un tema molto importante relativo alla ammissibilità al beneficio fiscale di interventi su elementi strutturali, o situazioni particolari poste anche al di fuori dell’area di sedime dei fabbricati interessati, il cui degrado strutturale può essere causa di rischio per i fabbricati stessi.

Il sistema fondale di un edificio, sia esso costituito da fondazioni superficiali che da fondazioni profonde, ha una estensione che, generalmente, ricalca l’ingombro del piano terreno del fabbricato. Negli edifici in muratura dei centri storici o rurali il sistema fondale, per esempio, è spesso costituito dal semplice prolungamento delle murature portanti al di sotto del livello di pavimento (con o senza un allargamento murario), ovvero da un conglomerato posto in opera riempendo uno scavo spinto fino a livelli ritenuti idonei a trasferire al terreno i carichi statici dell’edificio: sistemi strutturali semplici, privi di ridondanza e robustezza, spesso attraversati da scarichi ed esposti anche ai rischi connessi al mancato drenaggio delle acque (meteoriche e non). Non è raro il caso in cui l’efficienza del sistema fondale di una costruzione in condizioni sismiche dipenda anche dall’integrità del suolo di fondazione o anche da opere esterne al perimetro del fabbricato.

In questi casi, conoscenza e valutazione oggettiva delle condizioni di stabilità di un’area più estesa del perimetro della costruzione, inclusi i manufatti e le opere d’arte eventualmente interferenti, sono fondamentali al fine della corretta progettazione di interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio sismico; interventi che possono essere classificati in una delle tipologie previste dal D.m. 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

La Commissione ha condiviso le osservazioni e le ipotesi poste dal CNI ed ha formulato una risposta che consente una maggiore chiarezza per le tante situazioni di degrado strutturale esistenti all’esterno delle aree di sedime, dando indicazioni concrete, positive, circa la loro ammissibilità ai benefici di legge. In particolare, la Commissione ritiene che interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da situazioni come quelle rappresentate possano essere ricompresi tra quelli ammessi ai benefici fiscali di cui al DL 34/2020 e s.m.i., al pari degli altri interventi, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica.

Detto questo, è necessario stabilire qual è l’eventuale contributo alle condizioni di rischio sismico che, nei casi come quelli rappresentati, può essere causato. Conseguentemente, nel corpo delle attestazioni previste dal D.m. 329/2020, il progettista, il direttore dei lavori e, ove previsto, il collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni. In altri termini, le figure ufficiali del processo dovranno attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno. Altro elemento da attestare a cura dei professionisti incaricati è quello relativo all’appartenenza dell’intervento ad una singola unità immobiliare, ad un condominio, ovvero al carattere sovra condominiale.