Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha comunicato, attraverso una circolare, che lo scorso 26 gennaio, con delibera n. 31, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha confermato quanto lo stesso CNI ha sempre sostenuto e segnalato attraverso l’attività del proprio Osservatorio bandi Sia, relativamente all’interpretazione dell’art. 23, co. 4, D.Lgs. 50/2016. L’autorità ha ribadito che “in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso”.

La richiesta di parere ex art. 211, co. 1, D.Lgs. 50/2016, ha preso le mosse da un’istanza dell’operatore economico che lamentava l’incapienza della base d’asta, ritenuta insufficiente a remunerare talune prestazioni riconducibili al livello di progettazione definitiva e necessarie all’esecuzione del servizio. Va ricordato che l’art. 23, D.Lgs. 50/2016 - dopo aver suddiviso la progettazione in tre livelli – al comma quarto prevede che la stazione appaltante debba indicare le “[…] caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché' il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”.

Sul punto, l’Autorità aveva già avuto modo di fornire un’interpretazione molto chiara. Con determinazione n. 9/2005, infatti, veniva rilevato come l’attività di progettazione costituisse – e a tutt’oggi costituisca – un processo tecnico-logico-descrittivo unitario, che si sviluppa senza soluzione di continuità, partendo “dalla individuazione delle esigenze e dei bisogni della stazione appaltante”. Ne consegue, quindi, che nonostante la previsione di tre livelli di progettazione distinti, il legislatore non abbia obbligatoriamente prescritto la redazione di altrettanti progetti, bensì un unico progetto che passi attraverso tre gradi di approfondimento.