Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si domanda se effettivamente il nuovo Decreto sia in grado di risolvere le problematiche attualmente esistenti e contribuisca a evitare danni e contenziosi

Il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, introduce l’ennesima modifica (di cui si è ormai perso il conto) alle norme del “Superbonus 110%”, oltre ad altre novità sulle opzioni alternative alle detrazioni fiscali e sui bonus barriere architettoniche.

Le pressanti richieste degli operatori però non sono state soddisfatte e si teme fortemente che molti di quelli che avevano avviato gli interventi e che si sono improvvisamente scontrati con il problema del blocco della cessione dei crediti, non troveranno adeguate soluzioni.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri riteneva, e ritiene, che per i numerosi cantieri in avanzato stato di esecuzione la semplice concessione di qualche mese in più per concludere i lavori sarebbe stata sufficiente per poter completare molti interventi rimasti bloccati, anche a causa delle continue variazioni alle possibili opzioni alternative alle detrazioni fiscali (sconto in fattura e cessione del credito).

L’introduzione di una sorta di sanatoria, prevista dall’art. 1, c. 1, del D.L. per chi non riuscirà a terminare i lavori, che esclude il recupero delle detrazioni fiscali indirette (a seguito di opzione alternativa) anche in caso di mancato raggiungimento del “salto” di due classi energetiche, non può essere considerata completamente soddisfacente in quanto non tiene minimamente conto del mancato miglioramento energetico degli edifici e dei contenziosi che molto probabilmente ne seguiranno.

Inoltre, desta perplessità il meccanismo del contributo previsto dall’art. 1, c. 2, del D.L. a favore dei proprietari di unità immobiliari in condominio con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute nel 2024. Tale limite di reddito, infatti, appare estremamente basso e non viene specificato l’ammontare del contributo che sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili. In tal senso bisognerà attendere l’emanazione del previsto decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Infine, sorprendono le limitazioni imposte dagli artt. 2 e 3 del D.L. alle possibilità ormai residue di utilizzare le opzioni alternative alle detrazioni fiscali (cessione del credito e sconto in fattura) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, nonché alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, riducendone anche l’ambito di applicazione.

In conclusione, il Consiglio Nazionale Ingegneri si domanda se effettivamente il nuovo Decreto sia sufficiente ed adeguato per risolvere le problematiche attualmente esistenti sul tema, che rischiano di creare seri danni e contenziosi. In tal senso si attendono e, soprattutto, auspicano approfondimenti ed eventuali variazioni/integrazioni in sede di conversione in Legge del Decreto.

Allo stesso tempo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ribadisce la mancanza di un piano generale programmatico per il risanamento del patrimonio edilizio, strettamente necessario per affrontare concretamente il tema complesso del sistematico risanamento energetico previsto dalle nuove disposizioni europee, che dovrebbe impegnare il Paese intero per i prossimi decenni.