Si è svolta ieri, presso la VIII Commissione Ambiente della Camera, un'audizione della Rete delle professioni Tecniche, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia. In rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è intervenuto il Presidente Angelo Domenico Perrini.
Criticità del Dpr 380
“Noi siamo in prima linea per la riforma del Dpr 380 che risale al 2001 ed è ormai assolutamente datato – ha affermato Perrini in apertura del suo intervento -. Oltre tutto, il Dpr è stato promulgato prima dell’uscita delle nuove Norme tecniche sulle costruzioni che risalgono al 2008 (poi aggiornate nel 2018), per cui non sono stati recepiti i principi generali, i criteri di progettazione, di pianificazione, di organizzazione e di gestione delle norme strutturali, così come derivate dalle norme tecniche. Nel testo vigente ci sono delle criticità relativamente alle procedure, alla fissazione dei contenuti minimi del progetto strutturale, che sono poi aggravate dalla complessità dell’iter autorizzativo. L’utilizzo di diverse piattaforme per il deposito digitalizzato delle pratiche risulta un aggravio per i professionisti. Una ulteriore criticità è quella relativa alla definizione degli interventi, in base alla loro rilevanza, che non sono unificati a livello nazionale, con una disomogeneità applicativa delle procedure di deposito e collaudo. C’è poi la mancanza di chiarezza sulle competenze e sul ruolo svolto dagli attori coinvolti, con classificazione diversa dei profili di responsabilità”.
Le direttrici di intervento
Perrini, in seguito, indica le direzioni su cui bisogna intervenire per superare le criticità. “E’ necessaria – ha detto - una maggiore puntualizzazione nella definizione dell’accertamento di conformità delle norme strutturali. Inoltre, di fronte al nuovo Testo Unico, si rende necessaria l’abrogazione di tutte le norme pregresse, in modo da avere, per così dire, un’unica ‘cassetta degli attrezzi’. E’ necessario definire le competenze e le responsabilità delle varie figure professionali e delle imprese coinvolte nel processo. Serve, inoltre, la semplificazione delle pratiche strutturali, la digitalizzazione unificata con modelli procedurali standard. Per ottenere finalmente lo snellimento delle procedure occorre procedere all’abolizione dell’autorizzazione preventiva. E’ necessaria una classificazione degli interventi indispensabili sulla base della loro maggiore o minore rilevanza. Vanno ben definite le varianti in corso d’opera, evidenziando chiaramente la differenza tra sostanziali e non sostanziali, col deposito delle varianti sostanziali prima dell’inizio della realizzazione delle opere, mentre per quelle non sostanziali il deposito può avvenire anche alla fine dei lavori”.
Prevenzione e conoscenza del patrimonio edilizio
Relativamente all’opera di prevenzione, il problema principale, secondo Perrini, è la scarsa conoscenza del nostro patrimonio edilizio. “Il fascicolo digitale del fabbricato – ha affermato Perrini – permetterebbe di avere tutte le informazioni disponibili sugli immobili, con immediata consultazione: sarebbe uno strumento straordinario per individuare e pianificare gli interventi di manutenzione e di gestione. L’aggiornamento nel tempo di tutte queste informazioni consentirebbe, inoltre, di monitorare il livello di sicurezza e di affidabilità delle costruzioni nell’intero ciclo di vita. La proposta è anche quella di costituire uno sportello unico comunale, quale strumento affidatario del procedimento, l’unico punto di accesso per i cittadini ed enti di riferimento per il rilascio di pareri ed autorizzazioni. Occorre, inoltre, istituire l’anagrafe digitale delle costruzioni per le opere pubbliche e private, indispensabile per la gestione e il controllo del territorio”.
Il nodo delle responsabilità professionali
In conclusione, Perrini ha posto all’attenzione un problema ripetutamente segnalato dal CNI: la responsabilità dei soggetti professionali coinvolti.
Ha chiesto di fissare con chiarezza la durata temporale del periodo in cui è ascrivibile al professionista la responsabilità sulla corretta realizzazione dell’opera, definendo il momento di inizio e quello di prescrizione, fermo restando il principio della responsabilità individuale.