Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha trasmesso al Ministro Marta Cartabia il testo del Regolamento adottato dal CNI nella seduta del 30 novembre 2021, in ottemperanza alla sentenza del TAR del Lazio del 27 ottobre 2021, n. 11023, che ha imposto “l’obbligo per il Consiglio Nazionale di adottare un nuovo regolamento elettorale che contenga, a integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri organi elettivi”.

In una circolare il CNI chiarisce come il regolamento contenga le necessarie previsioni volte a completare la disciplina vigente, al fine di renderla pienamente conforme all’art. 51 della Costituzione e più rispondente alle esigenze di informatizzazione, divenute ancor più stringenti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo definisce le procedure di elezione con modalità “telematica da remoto” sia dei Consigli territoriali che del Consiglio Nazionale, nell’uno e nell’altro caso rimettendo al singolo Consiglio territoriale la scelta di avvalersi della predetta modalità in luogo della tradizionale elezione “in presenza”.

Il Regolamento, poi, introduce misure a tutela della pari opportunità di genere nell’ambito delle elezioni sia dei Consigli territoriali che del Consiglio Nazionale. Le misure trovano applicazione sia nel caso di votazione con modalità “da remoto”, sia nell’ipotesi di elezioni “in presenza”. Anche in questo caso, le misure a tutela della pari opportunità di genere sono modulate diversamente a seconda del livello delle elezioni. La ratio delle misure e gli strumenti in cui si concretano sono, però, analoghi, poiché si è optato per la previsione di un limite massimo di preferenze esprimibili per candidati appartenenti al medesimo genere. Nel caso dei Consigli territoriali tale limite è modulato in proporzione alle dimensioni del Consiglio medesimo. Nel caso del Consiglio Nazionale tale limite è invece individuato nella misura fissa di dieci candidati appartenenti al medesimo genere. Il Regolamento contiene anche alcune previsioni generali in materia di candidature, finalizzate a garantire immediata applicazione a disposizioni già contenute nel d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Infine, il CNI ha ritenuto ragionevole prevedere che l’elezione e la data di inizio della prima tornata elettorale dei Consigli territoriali uscenti sia fissata entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale del regolamento, una volta approvato dal Ministero della Giustizia, e comunque in data successiva alla scadenza dei Consigli stessi. Analogamente, si è previsto che l’elezione del Consiglio Nazionale sia indetta in un periodo compreso tra i novanta e i centoventi giorni successivi all’insediamento dei nuovi Consigli territoriali.