La legge di bilancio 2022 del 30/12/2021, n. 234, all’art. 1, comma 239 riconosce ai liberi professionisti il diritto ad una indennità di maternità o paternità per ulteriori tre mesi rispetto a quanto già previsto dalla tutela obbligatoria di legge, a condizione di aver dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro.

 L’indennità aggiuntiva decorre dalla fine del periodo di maternità paternità e viene corrisposta anche per i casi di adozione o affidamento.

 La norma esplica gli effetti per i casi di nascita, adozione o affidamento il cui periodo di tutela sia iniziato in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 o sia in corso alla data del 1° gennaio 2022 (norma transitoria).