Il Consiglio Nazionale Ingegneri è intervenuto con una circolare per rendere nota la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, n. 1108 del 15/02/2022 relativa alle corrette modalità di espletamento dell’affidamento diretto ai sensi di quanto stabilito all’art. 1 del D.L. n. 76/2020, come convertito in L. n. 120/2020. Il CNI ha evidenziato che il cosiddetto "Decreto semplificazioni” ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del Codice dei Contratti pubblici, prevedendo per appalti di modico valore forme procedurali semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi, fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016. Questo presupponendo che l’efficacia della spesa pubblica, specie in caso di maggiore rapidità della sua erogazione, possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica, una forma di volano dell’economia.

 In particolare, il decreto ha previsto la possibilità di utilizzare la procedura dell’affidamento diretto – che il codice riserva invece ai soli affidamenti sotto soglia fino ad euro 40.000,00 – ad affidamenti fino alle soglie di legge (art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016) per servizi di ingegneria e architettura. Il ricorso a tale procedura semplificata non presuppone una particolare motivazione né l’esperimento di indagini di mercato o di consultazioni di operatori economici. Nonostante la chiarezza della disposizione analizzata, risulta piuttosto usuale la pratica delle amministrazioni di procedere ad una comparazione di offerte anche per gli affidamenti di tali importi. In tali casi, l’amministrazione, in sostanza, aggiudica le prestazioni oggetto dell’affidamento mediante una procedura negoziata utilizzando il criterio del massimo ribasso. Questa prassi risulta censurabile in quanto aderente piuttosto a quanto stabilito, in via ordinaria, dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all’art. 36 che non, invece, a quanto disposto dal legislatore, in via eccezionale, all’art. 1 del D.L. n. 76/2020.

 Su questo punto si è pronunciata la quinta sezione del Consiglio di Stato, chiarendo che: “nell’ipotesi di affidamento diretto è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di mercato o elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando di cui alla lettera b)". Inoltre, i giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che: “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

Quanto sostenuto dalla giurisdizione amministrativa era stato già confermato dall’ANCI (Quaderno ANCI 23 relativo a Affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del D.L. semplificazioni n. 76/2020 (L.N. 120/2020), in cui è stato espressamente ribadito al riguardo che la fattispecie in questione costituisce affidamento diretto, non comportante la necessità “di confronto comparativo tra operatori economici”, lasciando, per converso, “libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa in materia”, conformemente alla ratio legis alla base dell’introduzione della deroga di “velocizzare e semplificare gli affidamenti”.