Inarcassa ha comunicato che gli iscritti con redditi annuali che determinino importi inferiori al minimo contributivo, pari a 16.310 euro nel 2022, possono richiedere - per un massimo di 5 anni anche non consecutivi - la deroga al pagamento del minimo soggettivo e pagare a dicembre 2023 il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto.

La richiesta va inoltrata entro e non oltre il 31 maggio p.v., in via telematica tramite Inarcassa On Line.

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).

I REQUISITI

  1. essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;

  2. non essere pensionando o pensionato Inarcassa;

  3. non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);

  4. non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;

  5. non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

 

LA DOMANDA

La deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.

 Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.

 E’ possibile inviare la domanda esclusivamente per l’anno in corso anche a seguito di un provvedimento che riguarda iscrizione di anni passati.

 Se si vuole usufruire nuovamente della deroga negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

  

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Se l’ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2023 per il 2022) sarà inferiore a € 16.310, si dovrà generare, alla fine della procedura di inserimento della dichiarazione on line, un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/23.

 Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a € 16.310, l'avviso di pagamento PagoPA, con scadenza 31/12/23, che si dovrà generare alla fine della procedura di inserimento della dichiarazione on line, conterrà anche l'importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).

 Se la dichiarazione reddituale 2022 non venisse presentata entro il 31/12/2023 la deroga sarà revocata automaticamente con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Generale Previdenza.

 

GLI EFFETTI

La deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.