Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha segnalato la pubblicazione della sentenza TAR Lazio n.14283 del 2022, depositata il 2 novembre u.s., che ha accolto il ricorso contro la circolare del MEF n. 15/2019 che poneva a carico degli Ordini professionali gli obblighi di controllo imposti alla P.A. per il controllo della spesa pubblica sui costi per il personale e le relative istruzioni per l’acquisizione nel sistema informatico “SICO”.

I Giudici amministrativi, dopo aver preliminarmente qualificato la circolare come atto avente natura autoritativa, tale da avere portata immediatamente lesiva “in quanto comporta un sacrificio diretto e attuale nella sfera giuridica degli Ordini”, hanno ritenuto che la natura di ente pubblico non economico degli Ordini professionali non sia elemento sufficiente per poterli ritenere assoggettati al potere di controllo sulla spesa pubblica disciplinato dall’art.60, comma 2 d. lgs. 165/2001: “Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale … Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione”.

La Decisione del TAR si è basata, in primo luogo, sulla capacità degli enti pubblici non economici di non gravare in modo diretto sulla finanza pubblica in quanto, pur gestendo risorse di natura pubblica, non fanno parte del bilancio consolidato dello Stato, essendo finanziati dal versamento delle quote degli iscritti. Esse, infatti, che pur di carattere impositivo, non costituiscono un onere a carico del bilancio dello Stato. In secondo luogo, la decisione trova fondamento sui principi disposti dall’art.2, comma 2-bis del d.l. n.101/2003: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali …, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 … e ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”. Quindi, secondo il Tribunale amministrativo, da tale disposizione normativa deriva la duplice conseguenza che agli Ordini Professionali, benché enti pubblici non economici, non può applicarsi in via automatica l’intera disciplina sul pubblico impiego e che non può ad essi applicarsi in via automatica neppure la generale disciplina sulla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Contestualmente, i Giudici amministrativi, facendo riferimento al controllo della spesa del personale, dichiarano che “l’esclusione degli Ordini Professionali dalla disciplina sul controllo è reso ancora più evidente nella misura in cui si precisa, per legge, che essi si adeguano ai ‘principi’ generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, al ricorrere della duplice condizione che si tratti di ‘soli’ principi o che tali principi siano ‘ad essi relativi’ “. Dunque, la sentenza afferma inoltre il principio – che si sta ormai consolidando e che è sostenuto da tempo da questo Consiglio Nazionale e dall’Associazione Professionitaliane - secondo cui non è possibile estendere agli Ordini tutti gli obblighi riguardanti la pubblica amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/20011 , poiché occorre verificare, di volta in volta, quali “principi” si applicano a loro.

Sentenza TAR Lazio, Roma n.14283 del 2022 relativa alla circolare MEF n.15 del 16 maggio 2019 - informativa