Lo scorso mese di ottobre, il Consiglio di Stato ha licenziato lo schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1, della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al governo in materia di contratti pubblici”. Contestualmente, il Ministero delle Infrastrutture ha istituito un’apposita Commissione - avente la finalità di presentare delle migliorie allo schema - la quale ha richiesto agli stakeholders interessati di proporre contributi sul punto.

Il Gruppo di lavoro “Lavori Pubblici” della Rete Professioni Tecniche, coordinato dall’Ing. Michele Lapenna, ha – da ultimo – licenziato il documento contenente gli emendamenti proposti dalla Rete al Ministero delle Infrastrutture, evidenziando in particolare tutti quei temi fondamentali per i professionisti tecnici e che non erano stati inseriti o chiariti nello schema di codice del Consiglio di Stato. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(1) è stato chiarito che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente;

(2) è stato sancito l’obbligo di utilizzo dei parametri per la determinazione del corrispettivo e la necessità che il decreto che li disciplina venga aggiornato in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo codice;

(3) è stata chiarita la successione delle fasi di programmazione a carico della stazione appaltante: DOCFAP e DIP;

(4) è stato sancito il divieto di subappalto dell’attività di progettazione e delle attività ad essa connesse;

(5) è stato definito il riparto di competenze fra le attività svolte dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti e quelle attribuite ai professionisti esterni;

(6) è stato circoscritto il ricorso all’appalto integrato;

(7) è stato chiarito che in caso di affidamento congiunto dei due livelli di progettazione, il corrispettivo dovrà tener conto anche delle aliquote del livello omesso;

(8) è stata modificata la disciplina dei concorsi di progettazione, limitando il ricorso del concorso ad una fase;

(9) è stata prevista, per i Servizi di Architettura ed Ingegneria e altri servizi tecnici, l’esclusione del sistema della garanzia provvisoria e della cauzione;

(10) è stato ribadito, per i Servizi di Architettura ed Ingegneria ed altri servizi tecnici, l’obbligatorietà dell’iscrizione al rispettivo Ordine o Collegio professionale;

(11) sono stati inseriti gli Ordini, Collegi e le Federazioni nazionali fra i soggetti titolati ad inoltrare domande di pre-contenzioso all’ANAC;

(12) è stato previsto l’obbligo per l’ANAC di consultare Consigli, Collegi e Federazioni Nazionali nella definizione dei documenti tipo per gli appalti.

 

EMENDAMENTI ALLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI