
A pochi mesi dall’entrata in vigore del DM 24/11/2025 e, mi pare giusto ricordarlo, a più di dieci anni dal primo decreto sui CAM in edilizia (DM 24/12/2015), è utile proporre una riflessione sul ruolo della sostenibilità negli appalti pubblici, evidenziando le principali novità introdotte dalla recente normativa e le sfide che attendono i professionisti del settore.
Guardando al percorso compiuto, si può affermare che l’integrazione effettiva dei CAM Edilizia nel processo degli appalti pubblici sia avvenuta in modo graduale. Solo negli ultimi anni si osserva davvero una loro applicazione completa lungo tutte le fasi del processo: dalla gara per l’affidamento della progettazione, alla progettazione stessa, alla verifica, alla gara lavori, fino alla cantierizzazione e al collaudo finale. Nei primi anni, troppo spesso, infatti, i CAM venivano affrontati quasi esclusivamente attraverso la Relazione CAM allegata al progetto, mentre risultavano raramente richiamati nelle schede di accettazione materiali o nei verbali di collaudo, rendendo complessa la dimostrazione formale della loro effettiva applicazione in cantiere.
L’introduzione del principio DNSH della Tassonomia Europea per gli interventi finanziati dal PNRR ha rappresentato un punto di svolta, spostando l’attenzione sulla fase esecutiva e sull’obbligo di rendicontazione ex post. Oggi, l’analisi di conformità ai CAM delle certificazioni ambientali dei materiali è diventata una prassi consolidata per imprese e Direzione Lavori. In questa direzione si colloca anche il DM 24/11/2025, che introduce come nuovo elaborato obbligatorio la Relazione CAM dell’impresa appaltatrice, da consegnare alla DL in sede di stato finale dei lavori, con l’obiettivo di garantire la piena applicazione dei criteri fino alla conclusione del cantiere.
Le principali modifiche introdotte dal DM 24/11/2025 rispondono con evidenza alla necessità di allineare i CAM Edilizia alla visione strategica europea al 2050 e al nuovo quadro regolatorio: Green Deal, Next Generation EU, Regolamento (UE) 2020/852 sulla Tassonomia e relativi atti delegati, Regolamento (UE) 2024/1781 Ecodesign, Direttiva (UE) 2024/1275 EPBD4. Gli obiettivi di sostenibilità diventano ulteriormente più sfidanti; da ciò deriva la necessità di proseguire nella formazione degli attori coinvolti nel processo degli appalti pubblici: RUP, progettisti, DL, imprese edili.
In coerenza con l’obiettivo ambientale della Tassonomia europea di adattamento ai cambiamenti climatici, nei CAM 2025 è stato introdotto uno specifico criterio che richiede la redazione di un report di screening climatico, basato su dati climatici e matrici di rischio, affinché si abbia consapevolezza dei rischi climatici di un sito di intervento e durante la progettazione si inseriscano soluzioni di adattabilità. Non si tratta di un esercizio teorico, ma di rendere un edificio pubblico resiliente ai cambiamenti climatici: l’emergenza caldo del mese di giugno, eccezionale per le temperature che sono state rilevate e non certo per la frequenza che diviene ricorrente tutte le estati, con bambini e ragazzi costretti a rimanere nelle scuole a più di 36 gradi, è la drammatica evidenza della necessità di cambiare paradigma nella progettazione prendendo in considerazione situazioni estreme.
In coerenza, invece, con l’obiettivo ambientale di mitigazione del cambiamento climatico, in applicazione della strategia europea di decarbonizzazione al 2050, i CAM 2025 dedicano ampio spazio allo studio LCA (Life Cycle Assessment), già obbligatorio in Italia fin dal PFTE ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023. Il decreto fornisce indicazioni operative per garantire uniformità metodologica negli studi LCA dei lavori pubblici: riferimento alla UNI EN 15978, definizione dei moduli e delle fasi da includere secondo metodologia semplificata, individuazione dell’equivalente funzionale (tipologia, superficie utile e vita utile dell’edificio non inferiore a 100 anni).
Il DM chiarisce inoltre che il file digitale dello studio LCA, così come esportato dal software utilizzato, deve essere messo a disposizione tra i documenti di gara, indicando nome commerciale e versione del software.
L’integrazione dei requisiti ambientali dei CAM nel modello informativo digitale richiede la definizione di proprietà e parametri ambientali strutturati all’interno degli oggetti BIM. La disponibilità di tali informazioni direttamente nel modello può rendere più rapido e affidabile lo sviluppo dello studio LCA, facilitando l’estrazione delle quantità, la verifica dei materiali impiegati e la coerenza tra dati progettuali, mezzi di prova e indicatori richiesti dai CAM.
È evidente che la redazione di uno studio LCA richiede competenze specialistiche e software dotati di database estesi. Si tratta, a mio giudizio, di uno strumento di supporto decisionale estremamente potente sia nella fase di progettazione sia nella fase di realizzazione dell’opera pubblica: attraverso l’applicazione della UNI EN 15978:2026 – “Valutazione della prestazione ambientale degli edifici – Metodo di calcolo” il progettista può valutare l’impatto ambientale delle scelte progettuali e l’appaltatore l’impatto ambientale del cantiere.
Una criticità strutturale ancora presente riguarda la difficoltà, per i progettisti, di ottenere un adeguato riconoscimento economico per le attività specialistiche connesse all’applicazione dei CAM, nonostante la loro obbligatorietà e l’elevato contenuto tecnico-professionale.
Nel DM 24/11/2025 sono stati introdotti i criteri “2.6.1 Competenza tecnica dei progettisti basata sul CV” e “2.6.2 Competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza”. È opportuno ricordare che tali criteri hanno natura premiale e non obbligatoria: la loro applicazione è rimessa alla valutazione della stazione appaltante, che dovrebbe calibrarne l’uso in funzione della complessità dell’intervento. Nei primi mesi di applicazione del nuovo DM, mi pare di osservare nei disciplinari di gara una tendenza a richiedere tali criteri anche per opere di modesta entità, con un’applicazione non sempre proporzionata.
Rimane inoltre irrisolta la questione della gradualità: anche interventi di importo limitato sono formalmente tenuti a produrre gli stessi allegati CAM previsti per opere di dimensioni molto maggiori.
Nel recente FORUM PA 2026, il MASE ha ribadito come “l’evoluzione dei CAM trasforma l’appalto pubblico da mera procedura amministrativa a strumento di politica industriale”. Perché questa visione si realizzi, è indispensabile continuare a offrire formazione, organizzare momenti di confronto per rafforzare le competenze tecniche di tutti gli attori coinvolti nel ciclo degli appalti pubblici.
In quest’ottica, la partecipazione del CNI al tavolo tecnico del MASE per l’aggiornamento dei CAM Edilizia rappresenta un elemento di grande rilevanza, poiché consente di portare il contributo tecnico della comunità degli ingegneri nel processo di evoluzione della sostenibilità negli appalti pubblici.
Per consultare il testo integrale del DM 24/11/2025 e i documenti di supporto, tra cui la Circolare del 9/4/2026 e il modello di Relazione CAM, si rimanda al sito del MASE: https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti.



















